Art. 5.
(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Revisione dell'albo). - Il comitato di cui all'articolo 14 provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di consulente o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o dal collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti agli albi del tribunale».